Associazione Culturale "Giosuè Borsi"
ADORNI dr. CARLO
Via G.Borsi n. 31 - 57125 Livorno
Cell. 3490645292
Uff. Via Maggi 114 - 57125 Livorno
e.mail: associazioneborsilivorno@gmail.com
c.f. 92083050499
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIOSUE' BORSI" di Livorno si è ufficialmente costituita con il riconoscimento del Comune di Livorno nell'aprile del 2004 come continuazione storica del "Gruppo G. Borsi" già esistente nella nostra città sin da 1988. Si occupa principalmente di cultura cittadina con prevalente riguardo alla figura dell'eroe e poeta nostro concittadino Giosuè. In passato ha curato e preservato le opere ed i cimeli che di lui sono custoditi in un apposito museo (attualmente chiuso al pubblico). Ha custodito e propagandato il monumento detto "Il Famedio di Montenero" che raccoglie i resti ed il ricordo dei livornesi illustri. Ha ottenuto e mantenuto dal Comune di Livorno, la “tutela etica” di detto Monumento dal 10 giugno 2010 al 30 giugno 2020. Promuove varie conferenze e pubblicazioni su temi inerenti Giosuè Borsi, personaggi livornesi dimenticati e la storia della città di Livorno.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIOSUE' BORSI"
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO.
E' costituita un'associazione culturale senza fine di lucro denominata "Associazione Culturale Giosuè Borsi", più avanti denominata, per brevità, Associazione, con sede definitiva a Livorno.
Art.1
Tale Associazione ha fini prettamente culturali e l'interesse della gestione e preservazione dei cimeli e dei ricordi del concittadino Giosuè Borsi. Oltre lo scopo primario della tutela dei beni custoditi nel Museo omonimo, uno dei compiti principali dell'Associazione è quello di onorare e di pubblicizzare, con ogni forma di iniziative, la memoria di Giosuè Borsi.
L'Associazione inoltre, si prefigge di perseguire la tutela e la preservazione culturale, sociale, artistica ed ambientalistica della nostra città. Celebrando la memoria dei nostri cittadini illustri, difendendo i nostri monumenti (in special il Famedio di Montenero: tempio laico degli uomini illustri livornesi), sviluppando ogni ricerca storica volta a pubblicizzare la storia ed i personaggi della nostra città, stimolando ogni attività che accresca il patrimonio storico-culturale cittadino (attraverso pubblicazioni, mostre, conferenze, visite guidate, propaganda nelle scuole ecc.).
Art.2
Altro compito non indifferente è quello di stabilire rapporti di collaborazione con il Comune di Livorno, non soltanto per la volontaria e gratuita gestione del Museo Borsi, ma anche per ogni altra attività culturale. A tal proposito, di concerto con il Comune stesso, l'Associazione inserisce, a titolo consultivo ma permanente, un rappresentante del Comune di Livorno nel proprio Consiglio Direttivo. Tale rappresentante sarà periodicamente indicato dal Comune stesso.
Art.3
L'Associazione che è apolitica ed apartitica, si atterrà ai seguenti principii: assenza del fine di lucro, partecipazione e trasparenza nelle cariche elettive, puntualizzando che ogni carica sociale viene prestata a titolo gratuito.
Provvisoriamente l'Associazione ha sede presso la abitazione di Adorni Carlo in via G.Borsi 31 a Livorno. Il mutamento della Sede non costituisce, per il futuro, una variazione di Statuto.
Art. 4 - LA STRUTTURA.
Ai sensi di una democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, Presidente, Tesoriere, Segretario ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Tutti i membri degli organi sociali devono avere il requisito di socio. Il Consiglio direttivo e tutte le altre cariche sociali durano in carica 3 anni. Per la loro nomina è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti ed il consenso dello stesso eletto. I compiti del Presidente dell'Associazione sono meramente rappresentativi e non decisionali: egli rappresenta l'Associazione all'esterno ed esprime ufficialmente quelle che sono le decisioni e le direttive del Consiglio. I compiti del segretario e del tesoriere sono esclusivamente amministrativi e burocratici.
I SOCI.
Art.5 – Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dei fini che la stessa si è preposti.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione e sottoposta all'attenzione e giudizio del Consiglio direttivo che ne decreta ufficialmente l' eventuale accettazione.
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di eleggere e di essere eletti membri degli organi sociali.
Hanno diritto di voto, in Assemblea, tutti i soci in regola con le quote della tessera annuale.
Art.6 – La qualifica di socio viene persa per decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni, espulsione (per delibera consiliare) per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle
- deliberazioni degli organi sociali.
- per danni morali e materiali arrecati all'Associazione.
- in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
Art.7 – Contro ogni provveditnento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
Art.8 – La quota associativa è annuale e viene fissata contestualmente all'approvazione del bilancio annuale. Non è né rimborsabile, né trasmissibile, né rivalutabile.
Art.9 – Ogni socio presta la propria opera all'interno dell'Associazione e del Museo G.Borsi, completamente a titolo gratuito e di volontariato.
Art.10 – Sono nominati "soci onorari" coloro che deceduti hanno in passato svolto un ruolo meritevole nell'Associazione.
Art.11 – ORGANI SOCIALI:
Sono organi di partecipazione sociale:
- L'Assemblea generale degli iscritti.
- Il Consiglio direttivo.
- Il Presidente.
- II Collegio dei revisori.
Art.12 – ASSEMBLEA GENERALE.
L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 31 marzo. Lo stesso Consiglio, inoltre, può convocare, qualora lo ritenga necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno 5 giorni prima.
Art.13 – L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente, ed in caso di sua assenza, dal vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea può eleggere un proprio Presidente.
Art.14 – Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della riunione, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità di eventuali deleghe.
Art.15 – L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza relativa di quest'ultimi.
Art.16 – Qualora si debba decidere lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.
Art.17 – Ogni delibera viene presa a scrutinio palese. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Art.18 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. E' inoltre ammesso, per particolari decisioni e dai soci non residenti, di esprimere il proprio voto per lettera.
Art.19 — L'Assemblea ordinaria annuale decide, a scadenza del mandato del Consiglio direttivo, della elezione e nomina degli organi sociali; dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, dell'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; della redazione, modifica o revoca di regolamenti interni; del ricorso presentato da un socio che è stato espulso. La deliberazione dell'Assemblea è inoppugnabile.
Art.20 — Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria.
Art.21 — Le decisioni prese dall'Assemblea sia ordinaria che straordinaria impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea (redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente).
Art.22 — CONSIGLIO DIRETTIVO:
E' formato da 5 a 9 membri (Presidente, vicePresidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) e si riunisce, di norma, una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio e può essere rieletto.
Art.23 — Compiti del Consiglio direttivo:
E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di tale Consiglio:
- eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare i programmi di attività dell'Associazione, sulla base dell'orientamento e le decisioni approvate dall'Assemblea; predisporre il rendiconto annuale, predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale.
- deliberare circa l'ammissione dei soci e sulle eventuali azioni disciplinari nei confronti degli stessi; deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali. Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e ad essa affidati;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione (al di fuori di quanto già stabilito dall'Assemblea) per un importo massimo, deciso annualmente nel bilancio preventivo:
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o di altro organo associativo.
Art. 24 — PRESIDENTE.
I compiti del Presidente dell'Associazione (e membro del Consiglio) sono quelli di rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa. Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo. Stipulare tutti quegli atti e contratti legalmente sottoscrivibili, in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 25 - COLLEGIO DEI REVISORI.
E' nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri (eletti anche tra i non soci). Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella del Consiglio direttivo.
Il Collegio può (ma soltanto in forma consultiva) partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e svolge le seguenti funzioni:
- verifica e controlla contabilmente e finanziariamente l'operato del Consiglio, e verifica i rendiconti (consuntivo e preventivo) annuali, prima della loro presentazione all'Assemblea e ne ratifica l'eventuale approvazione assembleare.
Art. 26 — ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da contributi di privati o di altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici; da donazioni o lasciti testamentari di privati; dalle quote sociali degli iscritti.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito dall'ex-fondo patrimoniale del Gruppo Borsi (al 31/12/03); da eventuali beni ed immobili, donazioni, lasciti o successioni che in futuro l'Associazione potrebbe acquisire.
Art. 27 – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 ° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente, entro il 31 marzo, all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
II bilancio consuntivo e preventivo devono essere consegnati al Collegio dei revisori almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ed inviato a tutti i soci affinché possano prenderne visione.
Art. 28 — ATTIVITA' SECONDARIE: l'Associazione potrà, esclusivamente a scopo di autofinanziamento e sempre senza fine di lucro, esercitare le attività economiche di cui al D.M. dei 25/5/1995.
Art. 29 – DURATA E SCIOGLIMENT0.
La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria (appositamente convocata dal Consiglio direttivo), la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente (dedotte eventuali passività) a favore di organizzazioni di volontariato o benefiche che operino in identico od analogo settore culturale. In tale occasione l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore da scegliersi preferibilmente tra i soci.
Art. 30 — NORME RESIDUALI.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si delega l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principii generali dell' ordinamento giuridico.
Le spese di registrazione del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.
FIRMATO: Il Consiglio direttivo provvisorio.
ADORNI CARLO
PORCIANI RENZA
PALMATI BRUNA
COLOMBO GIORGIO
MARRAS LUCIANA
GUIDUCCI ANGELA
SANTARELLI SERENELLA
che hanno dichiarato, nell'Atto Costitutivo, di accettare la carica.
Livorno, 10 aprile 2004.
N.B. Statuto integrato e completato nell'art.2 in data 24 febbraio 2005